Programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriale e di settore

La Legge 181/89 del Ministero dello Sviluppo Economico mira al rilancio delle aree colpite da crisi industriale attraverso la valorizzazione della vitalità imprenditoriale e delle potenzialità dei singoli territori.

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La legge 181 con le sue ultime modifiche del 09.06.2015 (in Gazzetta Ufficiale n.178 del 03.08.2015) supporta diversi programmi di investimento riguardanti unità produttive ubicate nei territori dei Comuni ricadenti nelle aree di crisi industriale complessa o nelle aree di crisi industriale non complessa, con impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull’occupazione. In particolare, ciascun programma di investimento deve essere da solo sufficiente a conseguire gli obiettivi previsti e riguardare un’unica unità produttiva, ad eccezione dei progetti per l’innovazione dell’organizzazione che, qualora presentati in forma congiunta, possono riguardare più unità produttive.

Tali programmi devono prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a 1.5 Milioni di Euro e devono essere ultimati entro 36 mesi dalla data di delibera di concessione delle agevolazioni e avviati successivamente alla presentazione della domanda. Inoltre, si deve prevedere un programma occupazionale da realizzarsi entro 12 mesi dalla data di ultimazione del programma degli investimenti.

Le agevolazioni finanziarie sono pari al 75% dell’investimento ammissibile di cui:

  • finanziamento agevolato non superiore al 50% dell’investimento ammissibile;
  • contributo in conto impianti e contributo diretto alla spesa.

Il finanziamento agevolato concedibile, fatto salvo il caso della eventuale partecipazione al capitale sociale, è pari al 50% degli investimenti ammissibili; ha una durata massima di 10 anni oltre un periodo di preammortamento, della durata massima di 3 anni, commisurato alla durata del programma.  Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fermo restando il rispetto del limite minimo dello 0,50% annuo.

Lo strumento è a sostegno di diverse tipologie di investimento:

1. Programmi di investimento produttivo, finalizzati a:

a)  la realizzazione di nuove unità produttive tramite l’adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive innovative rispetto al mercato di riferimento;

b)  l’ampliamento e/o riqualificazione di unità produttive esistenti tramite diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi o cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo;

c)  la realizzazione di nuove unità produttive o ampliamento di unità produttive esistenti che eroghino servizi turistici (sviluppo dell’offerta attraverso potenziamento e miglioramento della qualità dell’offerta);

d)  l’ acquisizione di attivi di uno stabilimento.

NB: Per le imprese di grandi dimensioni i programmi di investimento produttivo sono ammissibili solo nel caso in cui siano realizzati nelle aree di crisi individuate dalla Carta degli Aiuti Art. 107.3.a e “Zone C non predefinite” Carta degli Aiuti Art. 107.3.c.

2. Programmi di investimento per la tutela ambientale per:

a)  innalzamento del livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell’impresa;

b)  adeguamento anticipato a nuove norme dell’Unione europea che innalzano il livello di tutela ambientale e non siano ancora entrate in vigore;

c)  maggiore efficienza energetica;

d)  cogenerazione ad alto rendimento;

e)  promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili;

f)  risanamento di siti contaminati;

g)  riciclo e riutilizzazione dei rifiuti.

3. Programmi di investimento per l’innovazione dell’organizzazione (per un ammontare non superiore al 20% del totale degli investimenti ammissibili).

NB: Per le imprese di grandi dimensioni i progetti per l’innovazione dell’organizzazione sono ammissibili alle agevolazioni solo se realizzati attraverso una collaborazione effettiva con PMI e se le PMI coinvolte sostengono almeno il 30% del totale dei costi ammissibili del progetto.

Sono ammissibili alle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione (le grandi imprese solo in alcune casistiche) che si dimostrino economicamente e finanziariamente sane e che presentino un progetto imprenditoriale avente ad oggetto un’area di crisi individuata dal provvedimento.

Per ciascuna area di crisi industriale complessa il Ministero dello Sviluppo Economico pubblica un avviso per fissare tempi e modalità di presentazione delle domande.